Conti speciali per beni gravati da prelazione
Il curatore deve tenere conti autonomi al fine di determinare il netto distribuibile ai creditori
L’art. 111-ter del RD 267/42, titolato “Conti speciali”, assume particolare importanza nel sistema concorsuale, ponendo una distinzione nel sistema distributivo, data l’esistenza di prelazioni che operano: sul ricavato immobiliare (ipoteche e privilegi immobiliari); sul ricavato mobiliare (pegni e privilegi mobiliari); prima su una massa e in via sostitutiva sull’altra (privilegi mobiliari con garanzia sussidiaria sugli immobili).
Tale norma individua, al primo comma, il realizzo immobiliare (cioè la massa liquida attiva immobiliare, costituita dalle somme ricavate dalla liquidazione dei beni immobili, come definiti dall’art. 812 c.c. e dei loro frutti, maturati anche nel corso del fallimento e delle pertinenze, nonché dalla quota proporzionale di interessi ...
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