Rapporto di concambio in fusioni e scissioni come «intervallo di congruità»
Si rende incongruo nelle ipotesi in cui la scelta dell’organo amministrativo cada su un valore esterno alla accettabile banda di oscillazione
In caso di fusione tra due o più società, i soci delle società fuse o incorporate ricevono azioni o quote della società risultante o incorporante in cambio delle azioni o quote che essi possiedono nelle società che la fusione estingue.
Allo stesso modo, in caso di scissione a favore di una o più società beneficiarie, i soci della società scissa ricevono azioni o quote delle società beneficiarie in cambio delle azioni o quote che essi possiedono nella società scissa.
Per poter procedere a tale cambio di azioni o quote è preliminarmente necessario stabilire il rapporto in base al quale procedervi.
Il rapporto di cambio esprime infatti:
- nella fusione, il numero di azioni (o l’entità della quota) della società risultante o incorporante che deve essere attribuito ai soci di ciascuna singola ...
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