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Lunedì, 16 giugno 2025 - Aggiornato alle 6.00

IL PUNTO / OPERAZIONI STRAORDINARIE

Rapporto di concambio in fusioni e scissioni come «intervallo di congruità»

Si rende incongruo nelle ipotesi in cui la scelta dell’organo amministrativo cada su un valore esterno alla accettabile banda di oscillazione

/ Enrico ZANETTI

Martedì, 14 giugno 2022

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In caso di fusione tra due o più società, i soci delle società fuse o incorporate ricevono azioni o quote della società risultante o incorporante in cambio delle azioni o quote che essi possiedono nelle società che la fusione estingue.
Allo stesso modo, in caso di scissione a favore di una o più società beneficiarie, i soci della società scissa ricevono azioni o quote delle società beneficiarie in cambio delle azioni o quote che essi possiedono nella società scissa.

Per poter procedere a tale cambio di azioni o quote è preliminarmente necessario stabilire il rapporto in base al quale procedervi.
Il rapporto di cambio esprime infatti:
- nella fusione, il numero di azioni (o l’entità della quota) della società risultante o incorporante che deve essere attribuito ai soci di ciascuna singola ...

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