Il rischio da scelte imprenditoriali non può essere considerato «operazione dolosa»
La Cassazione assolve amministratori e sindaci che hanno proseguito il ricorso al credito bancario in un periodo di difficoltà
Nella bancarotta societaria rilevano le cosiddette “operazioni dolose” commesse dagli amministratori laddove abbiano cagionato o contribuito a cagionare il dissesto (art. 223 comma 2 n. 2 del RD 267/42).
Sul punto
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