Il rischio da scelte imprenditoriali non può essere considerato «operazione dolosa»
La Cassazione assolve amministratori e sindaci che hanno proseguito il ricorso al credito bancario in un periodo di difficoltà
Nella bancarotta societaria rilevano le cosiddette “operazioni dolose” commesse dagli amministratori laddove abbiano cagionato o contribuito a cagionare il dissesto (art. 223 comma 2 n. 2 del RD 267/42).
Sul punto la giurisprudenza è ampia e viene sinteticamente ripercorsa dalla sentenza n. 22973 della Cassazione depositata ieri.
Si è affermato che rientrano in tale nozione quelle condotte, di natura e struttura economica, che non solo siano direttamente poste in violazione o in inadempimento dei doveri degli amministratori ma anche quelle che concretino una lesione dell’integrità patrimoniale della società così da cagionarne, anch’esse, il fallimento.
Le operazioni dolose attengono, dunque, alla commissione di abusi di gestione o di infedeltà ai doveri imposti dalla legge
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