Adeguamento ISA nei termini rilevante ai fini delle società di comodo
Per l’Agenzia il beneficio viene meno in caso di dichiarazione integrativa
Il raggiungimento di un risultato “congruo” ai fini ISA determina, ai sensi dell’art. 9-bis comma 11 del DL 50/2017, l’esclusione dal regime delle società di comodo (non operative e in perdita sistematica). Il medesimo beneficio, a norma del comma 9 del citato art. 9-bis, si avrebbe mediante la dichiarazione di ulteriori componenti positivi, non risultanti dalle scritture contabili, rilevanti per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, con il fine di migliorare il proprio profilo di affidabilità e di accedere al regime premiale.
Con riferimento alle società in perdita sistematica, qualora la soglia di reddito dichiarata mediante “adeguamento” in uno dei periodi del quinquennio si collochi al di sopra del reddito minimo, in
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