Sul superbonus sulle villette per spese entro il 30 giugno si alimenta la confusione
Una risposta del MEF desta perplessità perché per tali spese il superbonus può essere fruito a prescindere dalla percentuale di completamento
Errore da matita blu del MEF, nella risposta all’interrogazione n. 5-08270 resa due giorni fa in Commissione Finanze alla Camera, concernente il termine finale entro cui è possibile beneficiare del superbonus 110% sulle c.d. “villette”.
Ai sensi dei commi 1 e 4 dell’art. 119 del DL 34/2020, il termine ordinario della finestra agevolata con il superbonus 110% è quello del 30 giugno 2022, ma il successivo comma 8-bis fissa, con riguardo a talune fattispecie, termini finali più ampi, tra cui, in particolare, quello del 31 dicembre 2022 “per gli interventi effettuati dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b)”, ossia per gli interventi effettuati dalle persone fisiche “su unità immobiliari”, quali gli edifici unifamiliari e le unità site
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