Sismabonus acquisti escluso con permuta a favore di terzo
Per poter beneficiare della detrazione fiscale l’acquirente deve sostenere le spese
Con la risposta a interpello di ieri n. 351, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che la detrazione per l’acquisto di un’unità immobiliare sita in fabbricato interamente demolito e ricostruito, allo scopo di ridurne il rischio sismico, da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, ex art. 16 comma 1-septies del DL 63/2013 (c.d. “sismabonus acquisti”), non spetta qualora tale acquisto sia avvenuto mediante un contratto di permuta di cosa futura a favore di terzi.
Costituisce infatti principio generale in materia di “detrazioni edilizie” quello per cui il beneficiario della detrazione si identifica nel soggetto che ha sostenuto le spese per gli interventi agevolati.
In riferimento al sismabonus acquisti, in particolare, la detrazione spetta
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41