Per il trasferimento fraudolento basta la mera «attribuzione» fittizia
Non occorre una formale intestazione, per quanto fittizia
La Cassazione, nella sentenza n. 26022/2022, ha ribadito che il delitto di “trasferimento fraudolento di valori” (art. 512-bis c.p.) è una fattispecie a forma libera che si concretizza nell’attribuzione fittizia della titolarità o della disponibilità di cose, denaro o altre utilità, realizzata in qualsiasi forma.
Il fatto-reato si sostanzia in una situazione di apparenza giuridica e formale della titolarità o disponibilità del bene difforme dalla realtà e nel fatto di realizzare consapevolmente e volontariamente tale situazione. Vale a dire che occorre una qualsiasi tipologia di atto idonea a determinare l’apparenza di un rapporto di signoria difforme dalla realtà tra un determinato soggetto ed un bene, rispetto al quale rimane intatto il potere di colui che effettua ...
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