Estinzione di una fondazione per insufficienza del patrimonio legittima
L’autorità prefettizia può estinguere la fondazione il cui patrimonio non è ritenuto sufficiente a perseguire gli scopi statutari
Il TAR della Puglia, con la sentenza n. 538 del 4 aprile 2022, ha respinto il ricorso di una fondazione che aveva impugnato il provvedimento della Prefettura con cui era stata disposta l’estinzione dell’ente per sopravvenuta insussistenza delle condizioni per il mantenimento della personalità giuridica, essendo la dotazione iniziale notevolmente ridotta.
Secondo la giurisprudenza richiamata dal TAR (es. Cons. Stato, sez. II, 11 giugno 2020 n. 3722), in presenza di evidenti criticità nella gestione, l’autorità di controllo non ha poteri di indirizzo, bensì esercita una funzione di vigilanza (art. 25 c.c.), cioè di controllo di legittimità, che non è astratto e generale ma funzionale alla salvaguardia dell’interesse interno della persona giuridica e alla tutela degli interessi
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