Violare obblighi estimativi a tutela di terzi non invalida l’operazione straordinaria
Nei casi in cui la legge prevede tali obblighi, scorrettezze procedurali o di merito valutativo generano solo obblighi di natura risarcitoria
Al di là del concreto interesse delle società che partecipano alle operazioni di cessione o conferimento di aziende o partecipazioni, alle operazioni di fusione o di scissione, nonché dei soci di queste società, a procedere a puntuali e condivise stime sui complessi aziendali e patrimoniali che vengono a essere in tal modo ceduti, aggregati, scorporati o incorporati, la legge prevede in taluni casi veri e propri obblighi di carattere estimativo a tutela dei soggetti terzi.
In quanto finalizzati alla tutela dei terzi, tali obblighi di carattere estimativo non possono in alcun modo essere derogati, ivi compreso il caso in cui sussista il consenso unanime di tutti i soggetti direttamente o indirettamente coinvolti nelle operazioni in esame.
Le norme che sanciscono questi obblighi di carattere estimativo ...
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