La deducibilità dell’ammortamento dipende dalla «qualificazione» di bilancio
Per i soggetti IAS/IFRS adopter è fondamentale distinguere i beni immateriali a vita utile definita dai beni a vita utile indefinita
La risoluzione n. 46/2022 dell’Agenzia delle Entrate riaccende i riflettori sul corretto inquadramento dei beni nell’ambito delle categorie previste dall’art. 103 del TUIR. A tal fine, per i soggetti IAS/IFRS adopter, diviene fondamentale distinguere i beni immateriali a vita utile definita, ammortizzabili in base agli IAS/IFRS, dai beni a vita utile indefinita, soggetti invece a impairment test. Sotto il profilo fiscale, ai primi risultano applicabili i limiti di deducibilità previsti dall’art. 103 commi 1 e 2 del TUIR e ai secondi l’ammortamento extra-contabile previsto dal combinato disposto dell’art. 103 comma 3-bis del TUIR e art. 10 del DM 8 giugno 2011.
La citata risoluzione ha infatti fornito importanti chiarimenti sull’ambito di applicazione ...
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