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IMPRESA

Credito professionale non prededucibile con soluzione di continuità tra procedure

La frattura temporale giustifica il disconoscimento del nesso di «funzionalità»

/ Antonio NICOTRA

Martedì, 6 settembre 2022

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La soluzione di continuità, in termini cronologici non trascurabili, tra la prima domanda di concordato ex art. 161 del RD 267/42, seguita dal diniego dell’omologazione, e la seconda domanda di concordato, alla quale abbia fatto seguito il decreto di inammissibilità e la contestuale declaratoria del fallimento, legittima l’esclusione della prededuzione nella successiva procedura fallimentare del credito maturato dal professionista a titolo di compenso per l’attività esplicata ai fini della prima domanda. A tale conclusione è giunta la Corte di Cassazione con ordinanza n. 26075 depositata ieri.

Nel caso di specie, con ricorso ex art. 93 del RD 267/42, un professionista domandava l’ammissione al passivo del fallimento, in prededuzione, dei crediti maturati per le prestazioni ...

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