Credito professionale non prededucibile con soluzione di continuità tra procedure
La frattura temporale giustifica il disconoscimento del nesso di «funzionalità»
La soluzione di continuità, in termini cronologici non trascurabili, tra la prima domanda di concordato ex art. 161 del RD 267/42, seguita dal diniego dell’omologazione, e la seconda domanda di concordato, alla quale abbia fatto seguito il decreto di inammissibilità e la contestuale declaratoria del fallimento, legittima l’esclusione della prededuzione nella successiva procedura fallimentare del credito maturato dal professionista a titolo di compenso per l’attività esplicata ai fini della prima domanda. A tale conclusione è giunta la Corte di Cassazione con ordinanza n. 26075 depositata ieri.
Nel caso di specie, con ricorso ex art. 93 del RD 267/42, un professionista domandava l’ammissione al passivo del fallimento, in prededuzione, dei crediti maturati per le prestazioni ...
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