Allerta IVA con scadenza «intempestiva»
Il collegamento con il solo termine della LIPE si rivela critico in caso di omissione della stessa
L’art. 37-bis comma 1 lett. b) del DL 73/2022 ha riformulato l’art. 25-novies comma 2 lett. a) del DLgs. 14/2019, modificando il termine entro il quale l’Agenzia delle Entrate deve effettuare la segnalazione all’imprenditore, nel caso di superamento dei limiti di debito IVA trimestrale, scaduto e non versato, di cui al precedente comma 1 lett. a), della norma modificata. In particolare, in sostituzione della previgente scadenza di 60 giorni dal termine di presentazione delle comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (art. 21-bis del DL 78/2010), è stato reintrodotto il principio della contestualità alla comunicazione di irregolarità di cui all’art. 54-bis del DPR 633/1972 – previsto dall’originario art. 15 comma 3 lett. a) del DLgs. 14/2019,
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