La rinegoziazione delle passività non è di natura valutativa neanche in sede di FTA
Con l’adozione dell’IFRS 9, l’utile da rinegoziazione viene assoggettato ad un nuovo criterio di imputazione temporale
Le operazioni di rinegoziazione delle passività finanziarie che abbiano comportato modifiche non sostanziali sono state rappresentate secondo nuovi criteri a seguito dell’adozione dell’IFRS 9. Mentre in vigenza dello IAS 39 la prassi contabile era quella di rideterminare il tasso di interesse effettivo sulla base della nuova dinamica dei flussi finanziari – e, quindi, di tradurre il beneficio della rinegoziazione in un minor ammontare di interessi passivi – l’IFRS 9 ha imposto di continuare ad attualizzare i flussi finanziari rimodulati in base al tasso di interesse effettivo originario (rettificato in base ai soli costi di rinegoziazione), con l’effetto di dover iscrivere il differenziale tra valore contabile della passività e valore attualizzato dei flussi a Conto
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