Ibridi da doppia residenza a due vie
Il DLgs. 142/2018 distingue i presupposti a seconda che l’altro Paese sia o meno uno Stato membro
Per determinare la residenza ai fini fiscali, le Convenzioni contro le doppie imposizioni, quale criterio “generale”, rimandano alle definizioni previste dalle disposizioni interne dei singoli Stati.
Può accadere che un soggetto passivo sia ritenuto residente contemporaneamente in due distinti ordinamenti, allorché in entrambi i Paesi sia soddisfatto un criterio di collegamento previsto dalle norme locali.
Le entità c.d. “dual resident” determinano la base imponibile in ciascuno dei due ordinamenti con la conseguenza che, a fronte di un singolo pagamento, potrebbe aver luogo una deduzione del medesimo componente in entrambi i Paesi (c.d. “doppia deduzione”) senza che vi sia un corrispondente reddito incluso in entrambe le giurisdizioni.
Di tale asimmetria, sorta ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41