Amministratore responsabile della contabilità solo nel periodo in cui è in carica
Da dimostrare che abbia comunque continuato a svolgere di fatto funzioni gestorie
In caso di avvicendamento nella gestione di una società, l’amministratore cessato rimane responsabile per l’effettiva e regolare tenuta della contabilità nel periodo in cui ha ricoperto la carica. Costui risponde altresì dell’eventuale occultamento della stessa, in tutto o in parte, al momento del passaggio delle consegne al nuovo amministratore, fermo restando l’autonomo obbligo di quest’ultimo di ripristinare i libri e documenti contabili eventualmente mancati e regolarizzare le scritture di cui rilevi l’erroneità, lacunosità o falsità.
Tali precisazioni si trovano nelle motivazioni della sentenza n. 34391, depositata ieri dalla Suprema Corte, in un procedimento che vedeva contestata – insieme ad altri reati – la bancarotta documentale nei confronti del
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