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Niente Art bonus sulle erogazioni a una fondazione di diritto privato per realizzare un teatro

/ REDAZIONE

Giovedì, 27 ottobre 2022

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La risposta a interpello Agenzia delle Entrate 26 ottobre 2022 n. 526, che riporta il parere del Ministero della Cultura, non ha ritenuto ammissibili all’Art bonus le erogazioni destinate al finanziamento dei lavori di realizzazione di un teatro da insediare nella cava dismessa di una fondazione di diritto privato.

A norma dell’art. 1 comma 1 del DL 83/2014, sono ammissibili all’Art bonus le erogazioni liberali per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelli esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo.

È stato quindi rilevato che, ai sensi della normativa vigente, in caso di realizzazione di nuove strutture destinate allo spettacolo dal vivo, il riconoscimento del credito di imposta in questione è subordinato alla sussistenza cumulativa di tre presupposti:
- la natura pubblica dell’ente destinatario dell’erogazione liberale;
- l’assenza di scopo di lucro;
- lo svolgimento esclusivo da parte dell’ente pubblico di attività di spettacolo.

Nel caso di specie non sussiste tuttavia il presupposto della veste pubblicistica dell’ente destinatario delle donazioni, trattandosi di una fondazione privata costituita in forma di ente del Terzo settore.

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