Bancarotta fraudolenta per distrazione anche senza danno
La Cassazione, nella sentenza n. 40323/2022, ha ribadito che il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione (ex artt. 216 e 223 del RD 267/42) è un reato di pericolo concreto, in cui l’atto di depauperamento deve risultare idoneo a esporre a pericolo l’entità del patrimonio della società in relazione alla massa dei creditori; situazione che deve rimanere tale fino all’epoca che precede l’apertura della procedura fallimentare.
Di conseguenza, essendo il bene tutelato dalla norma l’interesse dei creditori all’integrità dei mezzi di garanzia, vengono perseguiti non solo i fatti che ai suddetti creditori cagionano danno, ma anche quelli che possono cagionarlo.
Il danno, quindi, non è un elemento costitutivo della fattispecie e il suo eventuale verificarsi rileva solo ai fini della valutazione dell’aggravante di cui all’art. 219 del RD 267/42.
Allo stesso tempo, non è necessaria l’esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione e il successivo fallimento, essendo sufficiente che l’agente abbia cagionato il depauperamento dell’impresa, destinandone le risorse a impieghi estranei alla sua attività. I fatti di distrazione, una volta intervenuta la dichiarazione di fallimento, assumono rilievo in qualsiasi momento siano stati commessi e anche se la condotta si sia realizzata quando ancora l’impresa non versava in condizioni di insolvenza.
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