Niente contributo di solidarietà per le casse previdenziali private
La Corte di Cassazione si pronuncia nuovamente sull’illegittimità dei contributi di solidarietà imposti dalle casse previdenziali private
Le Casse previdenziali private non possono deliberare né tantomeno applicare tagli ai trattamenti pensionistici dei propri iscritti in quiescenza, nemmeno sotto forma di contributo di solidarietà: questo è il principio di diritto affermato e ribadito dalla recente pronuncia di legittimità n. 31642/2022, sulla scia di un orientamento che può ormai definirsi consolidato (tra le tante, si vedano Cass. n. 603/2019, Cass. n. 28054/2020; Cass. n. 23363/2021).
Il caso in esame riguardava le trattenute operate sul trattamento pensionistico di un iscritto alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti (CNPADC). Le trattenute, sotto forma di contributo di solidarietà imposto dal regolamento della cassa del 2008, riguardavano un arco temporale significativamente esteso
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