Nessuna liquidazione di fatto della società con l’affitto d’azienda
Per le concedenti inattive, l’insolvenza è desunta dall’impossibilità a operare sul mercato
Quando la società è in stato di scioglimento e di liquidazione, la valutazione del giudice, ai fini dell’applicazione dell’art. 5 del RD 267/42, deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l’eguale e integrale soddisfacimento dei creditori sociali. Non proponendosi l’impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività e alla distribuzione dell’eventuale residuo tra i soci, non è più richiesto che essa disponga, come per la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte (Cass. nn. 25167/2016 e 24660/2020).
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