Realizzo controllato anche per la società scambiata esterovestita
Col rispetto delle condizioni previste, non dovrebbe rilevare la natura giuridica del soggetto le cui partecipazioni sono oggetto di conferimento
Il documento n. 5 del Think Tank di STS Deloitte approfondisce l’applicazione dell’art. 177 comma 2 del TUIR, riguardante il conferimento di partecipazioni a c.d. “realizzo controllato”. In particolare, si analizza il caso di un soggetto conferente residente che intende conferire in una società di nuova costituzione la partecipazione totalitaria in una società estera che si considera residente in Italia fin dalla sua costituzione in applicazione dell’art. 73 commi 3 e 5-bis del TUIR.
L’art. 177 comma 2 del TUIR disciplina l’operazione di “scambio” di partecipazioni mediante conferimento e consente al soggetto conferente di “controllare” la plusvalenza imponibile che potrebbe conseguire dall’operazione.
Applicando questa norma,
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