I criteri di scelta per la mobilità vanno applicati sul complesso produttivo
La comparazione dei dipendenti deve avvenire in modo che concorrano lavoratori di analoghe professionalità e di similare livello
Nell’ambito della procedura di licenziamento collettivo, l’art. 5 della L. 223/91 stabilisce che l’individuazione dei lavoratori da licenziare deve avvenire, considerate le esigenze tecnico-produttive e organizzative del complesso aziendale, nel rispetto dei criteri definiti in sede di accordo sindacale oppure, in mancanza, nel rispetto di specifici criteri normativi in concorso tra loro.
Tali ultimi criteri sono rappresentati dai carichi di famiglia, dall’anzianità di servizio nonché dalle esigenze tecnico produttive e organizzative.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che in mancanza di disposizioni contrattuali collettive si deve prescindere dal numero dei familiari a carico e si deve tenere conto dell’effettiva situazione economica del lavoratore, ...
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