Nulle le convenzioni che ledono i creditori sociali nelle liquidazioni
La disciplina degli acconti di liquidazione vale anche per l’attribuzione anticipata di crediti non scaduti
È nulla la convenzione che comporta la violazione dei limiti previsti per la ripartizione tra i soci di acconti sul risultato della liquidazione. Ad affermarlo, da quanto ci consta, per la prima volta in seguito alla riforma del diritto societario, è il Tribunale di Verona, nella sentenza n. 549/2022.
Ai sensi dell’art. 2491 comma 2 c.c., “i liquidatori non possono ripartire tra i soci acconti sul risultato della liquidazione, salvo che dai bilanci risulti che la ripartizione non incide sulla disponibilità di somme idonee alla integrale e tempestiva soddisfazione dei creditori sociali”.
Il previgente art. 2452 comma 1 c.c. – attraverso il richiamo all’art. 2280 c.c. (ancora in vigore per le società di persone) – vietava ai liquidatori di ripartire ai soci, anche parzialmente, ...
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