Nessuna decadenza se la cartella di pagamento è notificata a uno dei condebitori
Si consolida l’interpretazione che meno tutela i contribuenti
L’art. 25 comma 1 lett. a) del DPR 602/73 stabilisce che “il concessionario notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti del quale si procede, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre (...)”.
In caso di obbligazioni solidali, in relazione all’effetto interruttivo della decadenza sancito dall’art. 25 comma 1 lett. a) del DPR 602/73, esiste un contrasto giurisprudenziale, in quanto secondo un orientamento, oggi minoritario, la notifica della cartella di pagamento all’obbligato non interrompe la decadenza nei confronti degli obbligati solidali, dunque nei loro confronti la cartella stessa va sempre notificata entro il termine decadenziale dell’art. 25 del DPR 602/73” (Cass. 13 dicembre 2017 n. 29845).
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41