Legittimo il trasferimento del dipendente che assiste un disabile
La tutela prevista dall’art. 33 comma 5 della L. 104/1992 riguarda solo le ipotesi di mobilità per ordinarie ragioni tecniche e produttive dell’azienda
Con la sentenza n. 33429 depositata ieri, la Cassazione ha statuito che la tutela di cui al comma 5 dell’art. 33 della L. 104/1992, prevista nei confronti del lavoratore che assiste con continuità una persona affetta da grave disabilità a non essere trasferito senza il suo consenso presso un’altra sede, attiene alle sole ipotesi di mobilità per ordinarie ragioni tecniche e produttive dell’azienda.
La Suprema Corte si è pronunciata a seguito di un ricorso avanzato da un dipendente che, pur beneficiando dei permessi concessi dal legislatore per assistere una persona con disabilità (ai sensi dell’art. 33 comma 3 della L. 104/1992), era stato trasferito senza il suo consenso, ritenendo che detto trasferimento potesse essere legittimamente disposto solo quale alternativa alla
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