Il rapporto di cambio può valere per il recesso
I due valori non possono ritenersi sempre eterogenei
Il Tribunale di Torino, in un’interessante sentenza del 20 giugno 2022, si sofferma su una pluralità di aspetti relativi alla disciplina del diritto di recesso da società di capitali.
Nel caso di specie, in estrema sintesi, in esito ad una fusione per incorporazione tra due banche, tre soci di peso della incorporata esercitavano il diritto di recesso. Tale diritto veniva contestato dalla banca incorporata, ma il relativo giudizio si risolveva in favore dei soci recedenti. Successivamente, la determinazione del valore di liquidazione delle azioni, operata dal CdA della incorporante, non veniva condivisa dai soci recedenti e per questo affidata ad un esperto ex art. 2437-ter comma 6 c.c., il quale predisponeva una perizia che valutava l’incorporata circa 149 milioni di euro.
La perizia ...