Crediti diversi dal TFR garantiti entro l’anno dal tentativo di conciliazione
Ciò vale se a seguito della domanda di espletamento del tentativo di conciliazione ex art. 410 c.p.c. il lavoratore ha ottenuto un titolo esecutivo
Ai fini dell’accesso alla tutela offerta dal Fondo di garanzia istituito presso l’INPS inerente al pagamento delle ultime tre mensilità del rapporto di lavoro, come prescritto dall’art. 2 comma 1 del DLgs. 80/92, la data della richiesta del tentativo di conciliazione cui sia poi seguito un giudizio e l’ottenimento di un titolo esecutivo va considerata come dies a quo ai fini del calcolo a ritroso dei 12 mesi al cui interno devono collocarsi tali retribuzioni.
Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 34031 depositata ieri, 18 novembre 2022, con la quale è stata colta l’occasione per meglio precisare l’orientamento formatosi sul punto in giurisprudenza a partire dalla sentenza n. 16249/2020.
A tal fine si deve anticipare che ai sensi di legge ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41