Limitata la responsabilità penale dell’amministratore di diritto
Non sussiste un obbligo generalizzato di vigilare sulla regolare osservanza di qualsiasi norma penale da parte dei soggetti coinvolti nelle attività sociali
La responsabilità dell’amministratore di diritto per le condotte poste in essere dai gestori di fatto può essere affermata solo in applicazione dei criteri generali sul dolo nel concorso di persone, così come disciplinato dall’art. 110 c.p.
Nel caso all’esame della sentenza n. 43968, depositata ieri dalla Corte di Cassazione, il legale rappresentante di una srl era indagato per i reati di associazione a delinquere e riciclaggio, commessi da soggetti individuati quali amministratori di fatto della società medesima.
Sul tema della responsabilità dell’amministratore di diritto, la giurisprudenza penale ha affermato che la prova del dolo specifico dei reati tributari di cui agli artt. 5, 8 e 10 del DLgs. 74/2000 in capo all’amministratore di diritto di una società, che ...
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