Vincoli SOA oramai prossimi in totale assenza di chiarimenti ufficiali
I principali dubbi concernono i criteri di computo dei lavori ai fini del superamento o meno della soglia di 516.000 euro che fa scattare l’obbligo
Nonostante siano passati più di cinque mesi dall’entrata in vigore delle norme contenute nell’art. 10-bis del DL 21 marzo 2022 n. 21, inserite in sede di conversione del decreto nella L. 20 maggio 2022 n. 51, che prevedono l’obbligo di SOA, per le imprese appaltatrici e subappaltatrici di lavori di cui agli artt. 119 e 121 comma 2 del DL 34/2020 di importo superiore a 516.000 euro, e nonostante sia ormai prossima la data del 1° gennaio 2023, a decorrere dalla quale le spese sostenute per quei lavori non potranno beneficiare dei corrispondenti bonus edilizi in mancanza della occorrente qualificazione SOA in capo all’impresa appaltatrice o subappaltatrice (fermo restando che, per le spese sostenute nei primi sei mesi del 2023, potrà bastare anche l’avvenuta sottoscrizione
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