Adesione agevolata con sconto di 1/18 delle sanzioni
La definizione va distinta dall’acquiescenza
In base all’art. 41 del disegno di legge di bilancio 2023, è prevista una definizione sia degli accertamenti con adesione (comma 1) sia degli avvisi di accertamento (comma 2).
In realtà, più che di definizione introdotta da una legge speciale sembra più corretto parlare di adesione rafforzata e di acquiescenza rafforzata.
La legge altro non fa che richiamare gli artt. 2, 3 e 15 del DLgs. 218/97 prevedendo la riduzione a 1/18 delle sanzioni (e non a 1/3) e una diversa dilazione (massimo 20 rate trimestrali per ogni situazione, in luogo delle 16 previste ordinariamente, oppure 8 se gli importi non superano i 50.000 euro).
Spetta al contribuente individuare se conviene (e se è giuridicamente possibile) fruire dell’uno piuttosto che dell’altro istituto, quindi del comma 1 o del comma
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