Nuova definizione delle liti a rischio limitazione agli atti impositivi
Vi è un disallineamento tra la bozza del Ddl. di bilancio e gli schemi di Relazione tecnica e illustrativa che sembrano reintrodurre l’elemento critico
Il disegno di legge bilancio 2023 introduce una definizione delle liti pendenti che ha come presupposto la notifica del ricorso introduttivo entro l’entrata in vigore della legge.
Tendenzialmente, essa rispecchia i criteri della definizione delle liti di cui all’art. 6 del DL 119/2018, quindi, a titolo esemplificativo, se all’entrata in vigore della legge di bilancio il contribuente ha vinto in primo grado paga il 60% delle imposte, se ha vinto in secondo grado paga il 15% delle imposte mentre se ha perso, in primo o secondo grado, paga tutte le imposte.
Dalla bozza emerge un’importante differenza rispetto alla definizione del pregresso art. 6: scompare dalla norma il riferimento agli atti impositivi, che, come ben sanno gli operatori del settore, è da sempre il principale
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