Spazio alla dichiarazione sostitutiva per il bonus di 3.000 euro
Secondo Assonime, niente rimborso esentasse per le spese di collegamento telematico
L’art. 12 del DL 115/2022 (come modificato dal DL 176/2022) dispone, limitatamente al periodo d’imposta 2022, che il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore dipendente, nonché le somme erogate o rimborsate al medesimo dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini IRPEF nel limite complessivo di 3.000 euro, in deroga a quanto previsto dall’art. 51 comma 3 del TUIR, prima parte del terzo periodo.
Oltre all’aumento del limite di esenzione a 3.000 euro, la norma prevede un’estensione delle tipologie dei fringe benefit che non concorrono a formare il reddito, includendo anche le somme erogate o rimborsate
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