Fallimento senza la preventiva risoluzione del concordato
L’omologazione del concordato non fa sorgere una nuova insolvenza
Con la riforma dell’art. 186 del RD 267/42 (DLgs. 169/2007), venuto meno ogni automatismo tra risoluzione del concordato e dichiarazione di fallimento, tali istituti si configurano come autonomi, slegati tra loro e aventi una diversa finalizzazione: il primo è diretto alla rimozione dell’obbligatorietà del concordato, con la conseguente possibilità per il creditore anteriore di agire senza limiti concordatari e per l’intero ammontare del credito ante omologa, mentre il secondo è volto a porre rimedio a una situazione di insolvenza che, pur dopo l’omologa, persiste con riguardo alla parte falcidiata e inadempiuta dei crediti concordatari (tra le altre, Cass. nn. 26002/2018, 13850/2019 e 12085/2020).
Secondo la posizione espressa dalla Cassazione a Sezioni Unite n. 4696/2022, ...
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