Non basta qualche cenno all’atto non registrato per configurare l’enunciazione
Il contratto d’opera professionale sotteso al decreto ingiuntivo ottenuto dall’avvocato per la parcella non sconta il registro per enunciazione
La disciplina dell’enunciazione degli atti, ai fini dell’imposta di registro, presenta alcuni aspetti insidiosi che meritano attenzione.
Si tratta di una disciplina del tutto particolare che consente di applicare l’imposta di registro ad atti non registrati, se menzionati in un diverso atto, intercorso tra le stesse parti, presentato per la registrazione.
La disciplina è recata dall’art. 22 del DPR 131/86 in base al quale, per la precisione, se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti intervenute nell’atto che contiene l’enunciazione, l’imposta di registro si applica anche alle disposizioni enunciate. Inoltre – precisa la norma – se l’atto enunciato
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