Distinzione tra crediti non spettanti e inesistenti rimessa alle Sezioni Unite
Solo per i crediti inesistenti c’è il termine maggiorato degli otto anni
Con la sentenza n. 35536 depositata ieri è stata rimessa al Primo Presidente, perché ne valuti la devoluzione alle Sezioni Unite, la questione relativa alla decadenza dei termini di recupero di un credito d’imposta relativo al 2006 accertato dall’Agenzia delle Entrate nel termine di otto anni, previsto per il recupero dei crediti d’imposta inesistenti.
Nella fattispecie decisa, il contribuente aveva maturato un credito d’imposta previsto dalla L. 62/2001 per l’acquisto di alcuni macchinari. Tuttavia, successivamente all’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, perdeva il diritto all’agevolazione causa un utilizzo dei macchinari diverso da quello in relazione al quale il credito d’imposta era riconosciuto.
In caso di utilizzo in compensazione ...
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