Omologa del concordato con creditori totalmente insoddisfatti
L’indeterminatezza del piano non incide sulla sua fattibilità
Il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 25-sexies del DLgs. 14/2019) può essere omologato anche quando vi siano creditori totalmente insoddisfatti, sempreché sia rispettato l’ordine delle cause di prelazione e la proposta non arrechi loro alcun pregiudizio rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale.
Quest’ultima costituisce, per espressa previsione normativa (art. 25-sexies comma 5), l’unica alternativa di confronto, non potendo l’eventuale creditore ipotecario opporsi in ragione dell’eventuale maggiore convenienza derivante dalla procedura di esecuzione immobiliare.
La semplificazione dell’istituto rispetto al concordato preventivo consta anche della mancata previsione di una percentuale di soddisfazione dei creditori,
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