Basta la notifica dell’accertamento o della cartella alla scissa
L’Agenzia delle Entrate non deve reiterare la notifica alla beneficiaria della scissione
Per quanto concerne gli aspetti procedimentali dell’accertamento delle imposte in contesti operativi che si pongono a valle di una operazione di scissione, l’art. 173 comma 13 del TUIR prevede che gli accertamenti che riguardano gli obblighi tributari della scissa, relativi a periodi di imposta anteriori alla data da cui decorrono gli effetti fiscali della scissione, sono adempiuti nei confronti della beneficiaria appositamente designata nell’atto di scissione, tenendo presente che, ove tale espressa designazione fosse omessa, si considera designata la beneficiaria nominata per prima nell’atto di scissione.
Resta ben inteso che, ove la scissione fosse parziale (anziché totale), l’accertamento fiscale relativo ai periodi di imposta ante scissione della scissa continuerebbe
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