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L’opzione per il consolidato tra sorelle interrompe i consolidati verticali preesistenti

/ REDAZIONE

Mercoledì, 28 dicembre 2022

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La risposta a interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 596/2022 analizza gli effetti dell’esercizio dell’opzione per il consolidato fiscale “orizzontale” da parte di società già coinvolte in preesistenti consolidati verticali, seguendo i chiarimenti della circ. n. 40/2016.

Il comma 2-bis dell’art. 117 del TUIR consente alle “sorelle” di consolidare le proprie basi imponibili, qualora dette sorelle abbiano una “controllante europea” (società residente in Stati Ue e See con effettivo scambio di informazioni).
Una controllante europea, quindi, può accedere alla fiscal unit mediante la designazione di una delle sorelle controllate a esercitare l’opzione in qualità di consolidante.

Con riferimento ai consolidati fiscali “verticali” del caso di specie, si osserva che, nell’ipotesi in cui la consolidante di una fiscal unit preesistente divenga controllata designata, il consolidato fiscale preesistente si interrompe.

Tuttavia, qualora tutti i soggetti del precedente perimetro di consolidamento esprimano l’opzione con la controllata designata:
- non si verificano gli effetti previsti dall’art. 124 commi 1, 2 e 3 del TUIR, relativi al recapture dei disallineamenti relativi ai beni trasferiti in neutralità fiscale, all’integrazione degli acconti e all’attribuzione alle altre società del gruppo dei versamenti già effettuati;
- le perdite fiscali si considerano perdite “ante consolidatoex art. 118 comma 2 del TUIR e quindi utilizzabili solo dalle società cui si riferiscono a riduzione dei redditi propri.

La medesima impostazione si applica qualora la consolidante di una fiscal unit preesistente opti per il consolidato ai sensi del comma 2-bis dell’art. 117 del TUIR, in qualità di consolidata congiuntamente con una diversa controllata designata.

Le eccedenze di imposta riportate a nuovo nell’ambito dei predetti consolidati “verticali” permangono nella esclusiva disponibilità delle (future ex) società consolidanti ex art. 124 comma 4 del TUIR.

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