Realizzo controllato anche se si trasferiscono società immobiliari
La norma si riferisce a tutte le società partecipate che esercitano un’impresa commerciale
Il regime fiscale del conferimento di partecipazioni non di controllo, disciplinato dall’art. 177 comma 2-bis del TUIR, consente di beneficiare del c.d. “realizzo controllato” se, congiuntamente:
- le partecipazioni conferite rappresentano, complessivamente, una percentuale di diritti di voto nell’assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20% ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 o al 25%, a seconda che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni (lett. a);
- le partecipazioni sono conferite in società, esistenti o di nuova costituzione, interamente partecipate dal conferente (lett. b).
In merito al requisito afferente il superamento delle soglie di partecipazione, per le holding si prevede che le percentuali ...
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