Aumento dell’imposta sulle riserve matematiche dei rami vita confermato allo 0,5%
La misura non ha subito modifiche nell’iter di approvazione della legge di bilancio 2023
Dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 (vale a dire, dal 2023 per i soggetti aventi l’esercizio sociale coincidente con l’anno solare), l’art. 1 comma 264 della L. 197/2022 (legge di bilancio 2023) stabilisce l’aumento, dallo 0,45% allo 0,5%, dell’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle riserve matematiche dei rami vita dovuta dalle imprese di assicurazione. La disposizione non ha subito modifiche nell’iter parlamentare di approvazione.
Sono soggetti all’imposta sostitutiva le società e gli enti che esercitano attività assicurativa.
Per le imprese di assicurazione non residenti operanti nel territorio dello Stato in regime di libertà di prestazione di servizi, l’imposta è commisurata al solo ammontare
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