Possibile la non imponibilità IVA anche per le forniture «intermediate»
Il regime di favore si può far valere se i beni entrano direttamente nel possesso dell’armatore
La Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi in merito alle condizioni per applicare il regime di non imponibilità IVA ex art. 8-bis del DPR 633/72 alle cessioni nei confronti di soggetti diversi dall’armatore.
Le sentenze n. 605/2023 e n. 2027/2023 hanno sancito la possibilità per un subfornitore di applicare la non imponibilità IVA alla cessione di carburante anche nei confronti di un intermediario, se il bene è consegnato direttamente all’armatore.
In linea di principio, il regime di non imponibilità è ammesso solamente se la fornitura di bordo – per una nave destinata alla navigazione in “alto mare” – avviene nei confronti dell’armatore.
La ratio di questa limitazione consiste nel non far gravare gli Uffici finanziari anche del controllo che le merci cedute
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