Le assenze per malattie oncologiche non rientrano nel periodo di comporto
Sono state interpretate estensivamente le eccezioni dal computo previste dal CCNL per la prevalenza riconosciuta al diritto alla salute
Il nostro ordinamento giuridico tutela il lavoratore in malattia, impossibilitato a rendere la prestazione, riconoscendo il diritto alla corresponsione della retribuzione o di un’indennità, in misura e per il tempo previsti dalla legge e dai contratti collettivi, dagli usi o stabilito secondo equità del giudice ex art. 2110 comma 1 c.c. Inoltre, nello stesso periodo, il lavoratore in malattia non può essere licenziato. L’assenza per malattia, peraltro, non può protrarsi indefinitamente, ma solo entro un certo limite, c.d. periodo di comporto, stabilito dalla legge, dai CCNL o, in mancanza, dagli usi o stabilito secondo equità dal giudice ai sensi dell’art. 2110 comma 2 c.c.
Tale periodo, durante il quale il lavoratore assente a causa di una malattia conserva il diritto al posto ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41