Deposito telematico del documento nativo digitale senza attestazione di conformità
Quando un atto è nativo digitale non si pone un problema di conformità dell’atto depositato con l’originale
Il deposito on line di un documento telematico, in base al quadro normativo tutt’oggi vigente, non richiede attestazione di conformità da parte del difensore.
Lo ha stabilito con un principio innovativo la Corte di Cassazione in occasione dell’ordinanza n. 981 depositata ieri, 16 gennaio 2023.
La questione giunge dinnanzi ai giudici di legittimità in quanto la Commissione tributaria regionale della Calabria aveva ritenuto inesistente la notifica di un ricorso per cassazione alla luce del fatto che il difensore dell’Agenzia delle Entrate non aveva attestato l’autenticità del ricorso, degli allegati e della ricevuta di consegna del documento. L’atto di appello dell’Amministrazione finanziaria era stato redatto e notificato in forma digitale a mezzo PEC presso
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