Condizioni stringenti per l’accesso al realizzo controllato
I requisiti richiesti rischiano di limitare il raggiungimento della finalità che il legislatore ha inteso perseguire con l’art. 177 comma 2-bis del TUIR
Il regime del realizzo controllato dei conferimenti di partecipazioni previsto dall’art. 177 comma 2-bis del TUIR, sostanzialmente, “converte” una partecipazione “qualificata” diretta (non di controllo) in un’analoga partecipazione qualificata indiretta detenuta attraverso il controllo totalitario della conferitaria. L’obiettivo perseguito dalla disciplina è quello di favorire operazioni di riorganizzazione o ricambio generazionale in fattispecie che resterebbero escluse per la insufficiente misura della partecipazione detenuta e che, quindi, non rientrano nell’ambito di applicazione dei conferimenti di partecipazioni di cui al comma 2 del medesimo art. 177. E tale finalità è stata più volte affermata anche dall’Agenzia delle Entrate in
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