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FISCO

Sempre deducibile la promozione di integratori e cosmetici presso medici

Non trattandosi di farmaci, non opera la disciplina «speciale» di indeducibilità introdotta dalla legge finanziaria 2003

/ Luca FORNERO

Mercoledì, 18 gennaio 2023

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Con la risposta a interpello n. 39 di ieri, l’Agenzia delle Entrate è tornata, dopo più di 16 anni, ad occuparsi del regime di indeducibilità dei costi sostenuti per l’acquisto di beni e servizi destinati, anche indirettamente, a medici, veterinari o farmacisti, allo scopo di agevolare, in qualsiasi modo, la diffusione di specialità medicinali o di ogni altro prodotto ad uso farmaceutico (ex art. 2 comma 9 della L. 289/2002, legge finanziaria 2003).

Innanzitutto, viene confermato che tale disciplina “speciale” rimane applicabile anche dopo la riforma delle spese di rappresentanza, operata dall’art. 108 comma 2 del TUIR (come modificato dall’art. 1 comma 33 lett. p) della L. 244/2007, Finanziaria 2008) e dal relativo provvedimento attuativo (DM 19 novembre

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