La richiesta di risarcimento rivela l’azione esercitata dal curatore
Il Tribunale di Napoli, nella sentenza n. 4154/2022, in linea con una parte minoritaria della giurisprudenza di legittimità, ha ribadito che l’azione del curatore nei confronti degli amministratori ex art. 146 del RD 267/42 presenta natura inscindibile e unitaria, in quanto cumula in sé le diverse azioni previste dagli artt. 2393 e 2394 c.c., a favore, rispettivamente, della società e dei creditori sociali.
Il curatore può, quindi, formulare istanze risarcitorie tanto con riferimento ai presupposti della responsabilità contrattuale verso la società, quanto con riguardo a quelli della responsabilità extracontrattuale nei confronti dei creditori.
Peraltro, una volta effettuata la scelta nell’ambito di ogni singola questione, egli soggiace anche agli aspetti eventualmente sfavorevoli dell’azione individuata, riguardando le divergenze non solo la decorrenza del termine di prescrizione, ma anche l’onere della prova e l’ammontare dei danni risarcibili (cfr. Cass. n. 15955/2012).
Nella circostanza – per quanto evidenziato in punto di fatto e per le argomentazioni di diritto svolte – i giudici napoletani hanno ritenuto che, avendo la curatela limitato la richiesta di risarcimento al passivo accertato, la sola azione esercitata fosse quella dei creditori sociali, pur essendosi prospettata sia questa azione che quella sociale.
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