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Esenti i proventi immobiliari partecipati indirettamente da OICR esteri white list

/ REDAZIONE

Venerdì, 27 gennaio 2023

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La risposta a interpello dell’Agenzia delle Entrate 26 gennaio 2023 n. 169 ha ammesso l’applicazione del regime di non imponibilità dei proventi derivanti dalla partecipazione a fondi immobiliari italiani percepiti da OICR della Corea attraverso una partecipazione in una società del Granducato del Lussemburgo.

A questi fini, si ricorda che il regime di esenzione di cui all’art. 7 comma 3 del DL 351/2001 trova applicazione non soltanto in caso di partecipazione diretta al fondo immobiliare, ma anche nel caso in cui l’investimento sia effettuato da veicoli di natura societaria interamente posseduti da fondi pensione e OICR vigilati, nonché da fondi sovrani, a condizione che tali veicoli siano residenti o stabiliti Paesi white list (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 15 febbraio 2012 n. 2).

Nel caso di specie, le quote del fondo immobiliare sono detenute da un veicolo residente in un Paese white list (Lussemburgo) che risulta interamente partecipato da fondi istituiti in Corea del Sud.
Tali fondi sono riservati a investitori professionali, registrati presso la FSS (Financial Supervisory Service) e gestiti da una società di gestione di fondi comuni di investimento residente ai fini fiscali nella Repubblica di Corea (rectius Corea del Sud Paese white list), costituita ed autorizzata dalla medesima Autorità di vigilanza.

Pertanto, ai proventi derivanti dalla partecipazione al fondo immobiliare italiano si rende applicabile il regime di esenzione da ritenuta di cui all’art. 7 comma 3 del DL 351/2001.

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