La perdita del requisito di PMI innovative non incide sull’esenzione per le azioni già assegnate
Con la risposta n. 167 di ieri, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla possibilità di beneficiare dell’esenzione IRPEF ex art. 27 comma 1 del DL 179/2012 se la società non ha più i requisiti per essere qualificata quale PMI innovativa.
Nella circ. n. 16/2014 è stato chiarito che la cessazione della possibilità di assegnare strumenti finanziari e diritti di opzione con il regime fiscale incentivato (per decorso dei termini o perdita dei requisiti per le start up innovative), non comporti di per sé il venir meno della possibilità di applicare il regime fiscale di favore a quelli già assegnati. In altri termini, gli strumenti finanziari e i diritti di opzione già assegnati alla data di cessazione dell’applicazione delle disposizioni sulle start up innovative continueranno a beneficiare del regime fiscale di favore, anche nell’ipotesi in cui siano assegnati diritti di opzione il cui periodo di “vesting” per l’esercizio del diritto sia successivo a detta data.
Per la questione prospettata nel caso di specie, l’Agenzia ha quindi ritenuto che i chiarimenti forniti sui piani di incentivazione implementati da start up innovative possano applicarsi anche a quelli implementati da PMI innovative e che ai fini dell’applicabilità dell’esenzione rilevi la circostanza che le opzioni e i diritti siano attribuiti ai beneficiari dalla società al momento in cui quest’ultima si qualifica quale PMI innovativa, a prescindere dal fatto che tale qualifica sussista o meno al momento dell’esercizio dell’opzione o dell’accettazione delle azioni da parte dei beneficiari.
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