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La perdita del requisito di PMI innovative non incide sull’esenzione per le azioni già assegnate

/ REDAZIONE

Venerdì, 27 gennaio 2023

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Con la risposta n. 167 di ieri, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla possibilità di beneficiare dell’esenzione IRPEF ex art. 27 comma 1 del DL 179/2012 se la società non ha più i requisiti per essere qualificata quale PMI innovativa.

Nella circ. n. 16/2014 è stato chiarito che la cessazione della possibilità di assegnare strumenti finanziari e diritti di opzione con il regime fiscale incentivato (per decorso dei termini o perdita dei requisiti per le start up innovative), non comporti di per sé il venir meno della possibilità di applicare il regime fiscale di favore a quelli già assegnati. In altri termini, gli strumenti finanziari e i diritti di opzione già assegnati alla data di cessazione dell’applicazione delle disposizioni sulle start up innovative continueranno a beneficiare del regime fiscale di favore, anche nell’ipotesi in cui siano assegnati diritti di opzione il cui periodo di “vesting” per l’esercizio del diritto sia successivo a detta data.

Per la questione prospettata nel caso di specie, l’Agenzia ha quindi ritenuto che i chiarimenti forniti sui piani di incentivazione implementati da start up innovative possano applicarsi anche a quelli implementati da PMI innovative e che ai fini dell’applicabilità dell’esenzione rilevi la circostanza che le opzioni e i diritti siano attribuiti ai beneficiari dalla società al momento in cui quest’ultima si qualifica quale PMI innovativa, a prescindere dal fatto che tale qualifica sussista o meno al momento dell’esercizio dell’opzione o dell’accettazione delle azioni da parte dei beneficiari.

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