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Legittimità dei permessi 104 legata a tempi e modi della prestazione e alle esigenze del disabile

/ REDAZIONE

Giovedì, 26 gennaio 2023

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La Cassazione, con l’ordinanza n. 2235 depositata ieri, si è pronunciata in tema di licenziamento individuale per uso improprio del permesso fruito ex art. 33 della L. 104/92.

La Suprema Corte, accogliendo il ricorso proposto dal lavoratore, ha fornito un’interpretazione in parte differente rispetto a quella dei giudici di merito, soffermandosi su un aspetto peculiare, ossia la correlazione tra l’orario di lavoro cui era stato assegnato il dipendente (turno notturno a cavallo tra due giornate, dalle 22 p.m. alle 6 a.m.) e le attività estranee all’assistenza della persona invalida svolte durante il giorno.

La vicenda traeva origine dalla contestazione della condotta del lavoratore, consistente nell’allontanamento durante le ore diurne dal domicilio dell’invalida cui doveva prestare assistenza, in quanto ritenuta abusiva del permesso fruito in violazione dei doveri di buona fede e correttezza per l’indebita percezione dell’indennità da parte dell’Istituto previdenziale, nonostante la giustificazione del ricorrente per le ore di assenza (la ricerca di un letto antidecubito per la disabile). Ciò, in ragione della grave invalidità dell’assistita che richiedeva un’assistenza continuativa.
Con l’ordinanza in esame si è affermato che, nel valutare la condotta del lavoratore, vanno considerati le modalità e i tempi con cui viene resa la prestazione: infatti, l’assistenza può essere prestata anche svolgendo compiti che si risolvano in un’utilità per la persona invalida, purché si tengano altresì in conto i tempi di assistenza diretta.

Ad avviso della Cassazione, i giudici di merito erano, quindi, incorsi in errore poiché avevano ritenuto che l’allontanamento del ricorrente dal domicilio dell’invalida – avvenuto nelle ore diurne immediatamente precedenti il turno da svolgersi nelle ore notturne – costituisse uno sviamento della funzione assistenziale da svolgere nella giornata di permesso.
Pertanto, occorre verificare, alla luce delle evidenze istruttorie, se in considerazione dei modi e tempi della prestazione, nonché delle esigenze assistenziali dell’invalida, il lavoratore si sia effettivamente sottratto, con la sua condotta, agli obblighi di assistenza per cui gli era stato accordato il permesso ex L. 104/92.

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