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Dichiarazione sostitutiva utile per la sospensione degli adempimenti per malattia professionale

/ REDAZIONE

Giovedì, 26 gennaio 2023

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Il CNDCEC, con il Pronto Ordini n. 10 di ieri, ha risposto alle richieste di delucidazioni sul procedimento da seguire per ottenere la sospensione della decorrenza dei termini relativi gli adempimenti tributari a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio, prevista dall’art. 1 commi 927-944 della L. 234/2021.

Si ricorda che i citati commi della legge di bilancio 2022 hanno disposto, in caso di malattia o infortunio del professionista anche non connessi al lavoro:
- la sospensione per 30 giorni (6 mesi in caso di morte) della decorrenza dei termini relativi agli adempimenti tributari a carico del professionista;
- l’esclusione di responsabilità, e delle relative sanzioni per professionista e cliente, per i termini tributari che scadono nei 60 giorni successivi all’evento.
Per ottenere la sospensione, copia dei mandati professionali (aventi data antecedente al ricovero ospedaliero o al giorno di inizio della cura domiciliare) e del certificato medico deve essere consegnata o inviata, tramite raccomandata con avviso di ricevimento o via PEC, ai competenti uffici della Pubblica Amministrazione.

Il CNDCEC chiarisce che, al momento, non esiste un procedimento di sospensione concordato con l’Agenzia delle Entrate, non avendo questa individuato per ciascuna casistica la documentazione occorrente.

Pertanto, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il Consiglio suggerisce di preparare una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui si attesta la sussistenza della grave malattia e degli altri presupposti, oltre all’ulteriore documentazione richiesta dalla legge.

In ogni caso, il CNDCEC consiglia di contattare l’Ufficio dell’Agenzia territorialmente competente per avere conferma sulla documentazione da inviare, sull’iter da seguire e sui termini entro cui la documentazione va inviata.

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