Trasferimento di calciatori sempre rilevante ai fini IRAP
Con l’ordinanza n. 2366, depositata ieri, la Corte di Cassazione ha affermato che il trasferimento di un atleta professionista da una società sportiva a un’altra, laddove disposto dietro corrispettivo prima della scadenza naturale del contratto, è riconducibile allo schema della cessione del contratto (ai sensi dell’art. 5 comma 2 della L. 91/81).
Sotto il profilo fiscale, quindi, l’operazione è equiparabile alla cessione di un bene immateriale, suscettibile di generare una plusvalenza da rilevare nella voce A.5 del Conto economico e, come tale, concorrente alla formazione della base imponibile IRAP (ex art. 5 del DLgs. 446/97).
Viene in tal modo ribadito il consolidato orientamento della stessa Suprema Corte (tra le altre, cfr. Cass. n. 2144/2019), del Consiglio di Stato (parere n. 5285/2012), di parte della giurisprudenza di merito (ad esempio, cfr. C.T. Reg. Torino 22 maggio 2017 n. 825/5/17) e dell’Agenzia delle Entrate (risoluzione n. 213/2001).
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